Tax Credit, cosa è e cosa prevede

Alberghi, agriturismo e strutture ricettive possono finanziare spese per interventi di ristrutturazione edilizia o di eliminazione delle barriere architettoniche

Il Tax Credit, ossia il credito d'imposta per le ristrutturazioni
alberghiere
, (un credito verso lo Stato), è stato introdotto con
l'articolo 10 del D.L. 83/2014 e ha trovato attuazione con il decreto MIBACT
del 7 maggio 2015. La legge di bilancio 2017 ha prorogato anche per gli anni
2017 e 2018 questa misura studiata per tutti gli esercizi ricetti, riconducibili
alla tipologia delle strutture alberghiere e agriturismi, attivi alla data del
1° gennaio 2012.


 


Nello specifico, come spiega il tutorial del Ministero del Turismo:



  • alberghi;




  • villaggi albergo;




  • residenze turistico-alberghiere;




  • alberghi diffusi;




  • agriturismi (per gli agriturismi vale l'applicazione del credito d'imposta
    sulle sole attività che rientrino nel campo di applicazione del regolamento
    (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, con la necessaria
    garanzia che le attività escluse dall'applicazione del detto regolamento
    non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi);




  • strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.


 


In cosa consiste l'agevolazione?


L'intervento consiste in un credito d'imposta pari al 65% delle spese sostenute
nell'esercizio con un massimale contributivo di 200.000 euro. Il beneficio è
alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale e contributiva
e la fruizione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, utilizzabili
esclusivamente in compensazione tramite modello F24.


 


Risorse a disposizione


Lo Stato mette a disposizione 60 milioni di euro per l'anno 2018, 120 milioni
di euro nell'anno 2019 e 60 milioni nell'anno 2020, comunque fino ad esaurimento
delle risorse disponibili di ciascuno degli esercizi medesimi.


 


Cosa finanzia?


Spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o a interventi di
eliminazione delle barriere architettoniche sostenute dalle imprese alberghiere,
dalle strutture che svolgono attività agrituristica e dalle strutture
che prestano cure termali.


 


Nello specifico sono ammissibili al credito di imposta:



  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ossia volti ad
    eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità
    di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una
    capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea:
    gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione
    di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni
    che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle
    fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli
    ipovedenti e per i sordi; progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti,
    programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più
    estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;
    interventi volti a eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione.




  • Acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture
    ricettive: mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti
    e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
    il rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per
    la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni,
    armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi
    per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine
    per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio,
    con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti
    in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni; mobili e complementi
    d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie,
    sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti
    e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere; per pavimentazioni
    di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per
    parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali; arredi e strumentazioni
    per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture
    ricettive.




  • Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
    strutturali degli edifici.




  • Le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi
    igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva
    degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.




  • Interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità
    immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle
    superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico
    urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli
    edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.




  • Interventi di restauro e di risanamento conservativo: consolidamento, ripristino
    e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; inserimento degli elementi
    accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;eliminazione
    degli elementi estranei all'organismo edilizio.




  • Interventi di ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare gli organismi
    edilizi: ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
    eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, demolizione
    e ricostruzione con la stessa volumetria del preesistente, fatte salve le
    sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché
    quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati
    o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
    accertarne la preesistente consistenza.




  • Interventi di incremento dell'efficienza energetica: di riqualificazione
    energetica; sull'involucro edilizio, riguardante strutture opache verticali
    e orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato
    verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di
    trasmittanza termica definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
    16 febbraio 2016; interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti
    di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale
    messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore
    ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale
    messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione
    o rigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura
    del sistema di distribuzione.




  • Interventi di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi,
    relativi all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione
    di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali,
    per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
    statica, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al
    rilascio della suddetta documentazione.



 


Come si utilizza il credito?


Per ottenere il credito d'imposta non basta chiederlo al Ministero, ma va indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è
concesso. Il credito d'imposta si utilizza esclusivamente in compensazione tramite
presentazione del modello F24 - Codice tributo 6850 - da inoltrare tramite i
servizi telematici all'Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite
dalla medesima, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del
credito d'imposta, utilizzato in compensazione, non deve eccedere l'importo
concesso dal Ministero, pena lo scarto dell'operazione di versamento.


 


Come si ottiene l'agevolazione?


L'istanza deve essere presentata in forma telematica, insieme all'attestazione
di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti
https://procedimenti.beniculturali.gov.it


Il rappresentante legale dell'impresa prima deve registrarsi al Portale dei
Procedimenti, seguendo la forma semplificata a disposizione per il Tax Credit.
Poi deve entrare nel Portale dei Procedimenti con il codice d'accesso ricevuto
per raggiungere il menu principale e attivare una pratica relativa al Tax Credit
Riqualificazione e compilare l'istanza con la relativa attestazione di effettività
delle spese sostenute. Inoltre, deve scaricare, in formato pdf non modificabile,
l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, firmare
digitalmente l'istanza e ottenere, dal soggetto autorizzato, la sottoscrizione
mediante firma digitale all'attestazione di effettività delle spese sostenute.
Infine, deve caricare nel Portale dei Procedimenti l'istanza e l'attestazione
di effettività delle spese sostenute, rispettivamente firmate digitalmente
dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.


 


Click day


Il rappresentante legale dell'impresa può: accedere al Portale dei Procedimenti,
tramite codice d'accesso, e concludere il procedimento con l'invio telematico
dell'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, già
perfezionate dalla firma digitale.


 


Quando presentare l'istanza per le spese sostenute nel 2018:


Periodo per la compilazione dell'istanza sul Portale dei procedimenti:
dal 14/01/2019 ore 10:00 al 11/02/2019 ore 16:00



Click day:
dal 18/02/2019 ore 10:00 al 19/02/2019 ore 16:00


 


Quando vengono concessi i contributi


La concessione dei contributi avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione
e la graduatoria è pubblicata entro 60 giorni dal termine di presentazione
della domanda.


 


Per maggiori informazioni


http://www.turismo.beniculturali.it/news/avviso-tax-credit-riqualificazione/

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