Sedia a ruote in casa

Bonus barriere architettoniche

Abbiamo raccolto alcune informazioni per offrire un quadro sufficientemente ampio e per conoscere meglio l'incentivazione

Nonostante si parli da ormai diverso tempo di progettazione accessibile e di “universal design”, l’abbattimento delle barriere architettoniche rimane ancora oggi un tema caldo e di assoluta attualità, tanto da essere divenuto oggetto di un bonus dedicato inserito nell’ultima legge di bilancio.

Prima di addentrarci nelle caratteristiche di questa misura di incentivazione è bene rivedere cosa si intende per “barriera architettonica”. Torna utile in tal senso la definizione riportata nel decreto ministeriale n.236 del 1989, che all’articolo 2 indica le barriere architettoniche come “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti”.


Per saperne di più sulle leggi vi suggeriamo di consultare il testo: norme utili alla progettazione dei servizi igienici per i bagni di anziani e disabili.


Di tutti gli spazi, l’ambiente bagno risulta quello probabilmente più esposto ai limiti di fruizione provocati da barriere architettoniche, non solo per le sue superfici solitamente ridotte, ma anche per una serie di difetti nella progettazione e nell’organizzazione dello spazio che impattano severamente sulle possibilità di godimento del servizio da parte di chi è affetto da problemi motori più o meno gravi.

Proprio per questo nel tempo sono andate affermandosi disposizioni e linee guida specifiche per la progettazione di servizi igienici ad uso pubblico che risultassero accessibili e sicuri anche per le persone disabili.


Scarica gli schemi di progettazione per la realizzazione di un: bagno per disabili


Tornando al bonus, la legge di bilancio per l’anno 2023 ha visto un incremento importante delle misure di agevolazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche (già presenti nelle precedenti finanziarie), consentendo di portare in detrazione fino al 75% delle spese sostenute per interventi di rimozione di barriere ed ostacoli limitanti l’accessibilità degli spazi.

Vediamo meglio alcuni dettagli.

Modalità di incentivo

Credito d’imposta: detrazione Irpef fino al 75% delle spese documentate.

Come accedere al credito fiscale

Al momento sono tre le modalità di accesso:

  • 5 quote annuali tramite la dichiarazione dei redditi

  • Sconto in fattura, applicato dall’azienda che effettua i lavori

  • Cessione del credito, previa esibizione della documentazione necessaria (visto di conformità e certificazione della congruità delle spese effettivamente sostenute) e per un massimo di tre cessioni.

Spese incentivabili

Come detto in precedenza, risultano agevolabili tutte le spese mirate alla rimozione ed al superamento di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Le spese devono riferirsi ad un periodo compreso tra il 1° Gennaio 2022 e il 31 Dicembre 2025.

La definizione di “rimozione e superamento di barriere architettoniche” è tuttavia piuttosto generica: sono numerose, infatti, le spese che potrebbero essere ricondotte in questa categoria. A chiarire parte dei dubbi è l'Agenzia delle Entrate, che specifica che:

“L’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere 87 le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.”

E ancora:

“In caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l’agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.”

Limiti di detraibilità

La detrazione del 75% può essere liquidata nelle modalità presentate sopra per un ammontare non superiore a:

  • Euro 50.000, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • Euro 40.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

  • Euro 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

I beneficiari

Citando direttamente il sito di Agenzia delle Entrate:

“[…] possono fruire della detrazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. […]”


Per saperne di più si consulti la circolare n.17 26 Giugno 2023 , disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate (pag.84 e seguenti)

E Il bagno?

Come chiarito all’interno della circolare, il bagno è un ambiente che rientra a pieno nel novero di spazi interessati dal bonus, ovviamente facendo delle dovute precisazioni. Oltre alla conditio sine qua non del rispetto delle linee guida previste nel decreto ministeriale 236 del 1989, altro aspetto da considerare è anche la presenza di interventi che siano effettivamente “trainanti”, ovverosia volti evidentemente a rendere il bagno un ambiente più accessibile. Non possono essere dunque incentivate delle semplici spese volte unicamente a piccoli aggiustamenti che non migliorano globalmente l’accessibilità dello spazio, né tantomeno possono essere considerati detraibili gli acquisti di prodotti mobili, non permanenti dunque nella superficie oggetto dell’intervento. Ovviamente ad incidere nella detraibilità delle spese è sempre il rispetto delle linee guida fissate dal decreto ministeriale, unite ad una corretta installazione dei prodotti: inutile dire ad esempio che un ambiente bagno non risulterebbe agevolabile se oltre all’installazione di vasi sanitari ad una corretta quota non fosse stata previsto un sufficiente spazio per effettuare i movimenti di rotazione o peggio, non si fosse intervenuto sulle dimensioni della porta e sulla superficie occupata alla sua apertura, proprio perché questi altri elementi pregiudicano pesantemente la globale accessibilità.

Alcuni suggerimenti per un ambiente bagno accessibile

Gli interventi mirati di abbattimento delle barriere e più in generale per rendere confortevole il bagno anche all’uso da parte di coloro i quali possono avere problemi di deambulazione, dovranno concentrarsi prevalentemente in due “zone” distante del bagno “vaso/bidet” e “doccia”. Per la zona doccia possiamo iniziare con la sostituzione del pia1o doccia per ridurre, qualora fosse tecnicamente possibile, l’eventuale “gradino” di accesso ad una altezza massima di 25 millimetri. Risolto l’intervento più importante, si potrebbe prevedere l’adozione di un box doccia basso in cristallo o in acrilico e l’adozione di un’asta doccia con tenda. In alternativa un box doccia ad ante sdoppiate che consente lo stesso tipo di assistenza o autonomia nell’uso. Qualora si volesse, si potrebbe decidere di installare una vasca con porta. Si tratta di una soluzione diversa e destinata a coloro i quali cercano la propria autonomia in ogni caso ma che hanno una adeguata capacità di deambulazione e di movimento. Nella zona vaso sanitario, qualora lo spazio fosse particolarmente limitato, si potrebbe scegliere di installare un “vaso-bidet” al posto dei due pezzi vaso sanitario e bidet. Questo garantisce lo stesso impiego senza rinunziare alla funzione estremamente igienica e pratica del bidet.

A completamento di tutti questi interventi, anche maniglie ed ausili di sicurezza possono rappresentare delle soluzioni adatte ad un miglioramento dell’accessibilità dell’ambiente, a condizione che siano inserite in un’operazione più “corale”. Maniglioni, sostegni ribaltabili o seggiolini doccia sono infatti i prodotti più adatti a garantire maggiore sicurezza e vivibilità in bagno, ma è chiaro che non possano garantire da soli il completo abbattimento delle barriere architettoniche.

Dai un’occhiata alle nostre proposte

Vaso sanitario
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Bidet
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Piatto doccia quadrato antiscivolo
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Asta tenda doccia ad "L" Ø 26,9, munita di anelli
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Box doccia basso con ante a libro
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Box doccia con ante sdoppiate
Box doccia con ante sdoppiate
Sedile doccia ribaltabile
Sedile doccia ribaltabile
Sedile doccia ribaltabile
Sedile doccia ribaltabile

Sedile doccia ribaltabile con schienale e seduta in doghe di legno
Sedile doccia ribaltabile con schienale e seduta in doghe di legno