Bonus ristrutturazioni edilizie: prorogati incentivi a tutto 2019

Le agevolazioni fiscali includono l’installazione di corrimano e realizzazione e miglioramento dei servizi igienici

Per tutto il 2019 sono confermate le agevolazioni per i lavori di ristrutturazione edilizia. Tra queste spiccano anche opere volte a evitare gli infortuni domestici, tra cui l’installazione del corrimano e di manutenzione straordinaria, tra cui interventi per la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici.


La legge di Bilancio ha, infatti, prorogato a tutto il 2019 gli incentivi: i contribuenti, quindi, possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Salvo che non intervenga una proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.


A chi spetta il beneficio:


Possono beneficiare dell’agevolazione, spiega l’Agenzia delle Entrate, non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:



  • il proprietario o il nudo proprietario


  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

  • l’inquilino o il comodatario

  • i soci di cooperative divise e indivise

  • i soci delle società semplici

  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.



Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:




  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), e il componente dell’unione civile

  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge

  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.



Gli interventi ammessi sono:




  1. Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.



    • Manutenzione straordinaria, ossia opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso, tra cui rientra la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, (altri esempi: installazione di ascensori e scale di sicurezza sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso rifacimento di scale e rampe; interventi finalizzati al risparmio energetico; recinzione dell’area privata; costruzione di scale interne).


    • Restauro e risanamento conservativo, ossia interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili, (es: interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.


    • Ristrutturazione edilizia, operazioni rivolte a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente, (es: demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente; modifica della facciata; realizzazione di una mansarda o di un balcone; trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda; apertura di nuove porte e finestre; costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.




  2. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.


  3. Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione), ed alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.


  4. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. A titolo esemplificativo, dice il Fisco, rientrano tra queste misure: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.



  5. Opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.


  6. Interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici.


  7. Azioni per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, (riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all’85% ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2021).


  8. Opere di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici, tra cui la riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Tra le opere agevolabili rientrano: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio e l’installazione del corrimano.


Per usufruire della detrazione, è necessario:



  1. inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R. La comunicazione preliminare alla ASL, comunque, non va fatta nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza dei cantieri non prevedono tale obbligo.


  2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.




È sufficiente, conclude l’Agenzia delle Entrate, indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.


Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:




  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;

  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;

  • ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta;

  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;

  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;

  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;

  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;

  • ricevute dei bonifici di pagamento.



Per gli interventi che comportano un risparmio energetico, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori realizzati. L’invio della documentazione va effettuata, entro 90 giorni dalla data d’ultimazione lavori o del collaudo, attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it. Solo per gli interventi conclusi entro il 31 dicembre 2018 il termine per l'invio della comunicazione è fissato al 1 aprile 2019.

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