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07/10/2022 - Redazione

Agevolazioni casa per gli under 36

Secondo quanto riporta FiscoOggi, il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate, “per favorire l’autonomia abitativa dei giovani è possibile, fino a fine anno, chiedere le agevolazioni fiscali dedicate a chi ha meno di 36 anni e acquista la prima casa”.
Per agevolare chi rientra in questo lasso di età e consentirgli di avere tutte le informazioni utili il Fisco ha realizzato la brochure “Prima casa under 36”, disponibile online sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, e scaricabile anche in fondo a questo testo.


Cosa contiene la brochure

Nel flyer viene spiegato a chi spettano le agevolazioni introdotte dal decreto “Sostegni-bis” (prorogate fino a fine anno dalla legge di bilancio 2022), ossia “coloro che acquistano la prima casa tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022, che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età, per tutto il 2022, e hanno un indicatore Isee - Indicatore della situazione Economica Equivalente - non superiore a 40mila euro annui”.
I requisiti per ottenere le agevolazioni
Il depliant illustra che, per poter beneficiare del bonus, occorre:

  1. Avere o stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;

  2. Non essere titolari, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

  3. Non essere titolari, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto”.


Agevolazioni per tutti gli acquisti

Il flyer precisa che il credito può essere speso per:

  1. Pagare le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

  2. Pagare le imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto;

  3. Compensare somme dovute tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.

“Inoltre viene cancellata l’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. Infine, l’acquisto della prima casa “under 36” è esente dall’imposta di bollo”.


Quando decadono le agevolazioni “under 36”

Esse decadono, sottolinea il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate se “sussistono le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”, ma non quelle per gli “under 36” (per esempio, il valore Isee o il periodo temporale di validità delle agevolazioni):

  • Per gli atti soggetti a imposta di registro viene recuperata questa imposta (nella misura del 2%) e le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna;

  • Per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene meno il credito d’imposta con il conseguente recupero dello stesso, oltre all’applicazione di sanzioni e interessi, se già utilizzato. E’ dovuta l’Iva con l’aliquota del 4 per cento”.

  • “Se - conclude FiscoOggi - invece, decadono i benefici “prima casa” per:
  • Una dichiarazione falsa, resa nell’atto di acquisto, circa la sussistenza dei requisiti;

  • Il mancato trasferimento della residenza nei termini previsti;

  • La vendita entro 5 anni, senza il riacquisto di una prima casa entro l’anno;

  • La mancata vendita della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova,

in questi casi l’imposta di registro è recuperata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni. Inoltre viene meno il credito d’imposta, con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi”.


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