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04/08/2021 - Redazione

"Bonus Vacanze" ora è valido anche per agenzie viaggi e tour operator

Lo può utilizzare chi ha richiesto l’agevolazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2020

Il decreto Sostegni bis ha introdotto la possibilità di utilizzare il bonus vacanze anche per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle agenzie di viaggi e tour operator.

Va però specificato che la misura, utilizzabile sino al 31 dicembre 2021, è valida per chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 (il termine per l’utilizzo è stato prorogato, dal decreto Milleproroghe del febbraio scorso).

Il bonus vacanze

Il decreto legge n. 34/2020 (decreto "Rilancio") ha istituito il “tax credit vacanze” un bonus da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, nonché per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator.

Chi può richiederlo

Possono ottenere il “Bonus vacanze”, come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 Euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

  • 500 Euro per nucleo composto da tre o più persone
  • 300 Euro da due persone
  • 150 Euro da una persona
      .

Come ottenerlo

Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale- o CIE 3.0 - Carta d’Identita Elettonica. Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.

Il bonus può essere utilizzato negli hotel

Da ricordare

Le spese, spiega ancora l’Agenzia delle Entrate devono essere sostenute in un’unica soluzione, per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione.

Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Il bonus può essere utilizzato negli agriturismi

Le immagini che corredano questo articolo sono tratte da "Pixabay"


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